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LEGGE 25 luglio 1990, n. 208

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2002)
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Testo in vigore dal: 10-12-2002
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede  in
Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio  1984,
n. 325, viene elevato, dal 1 gennaio 1990,  a  lire  10.000  milioni.
((1)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 6 novembre 2002, n. 267 ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che "Il contributo annuo dello Stato a  favore  dell'INSEAN,  di  cui
alla legge 25 luglio 1990, n. 208, e' rideterminato nella  misura  di
4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004."