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LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore della legge: 11/7/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  11-7-1990

Art. 29

1. Il titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
"TITOLO XI - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
Art. 95. - (Terapia volontaria e anonimato). - 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le struture delle unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda danitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria,è davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 94.
8. Ogni Regione o Provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni Provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
Art. 96. - (Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze). - 1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato.
2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 97. - (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 91 e avvalenendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 92, inziaitive volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di ricnosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 93, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 98 - (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge.
Art. 99. - (Lavoratori tossicodipendenti). - 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
Art. 100. - (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le loro modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 101. - (Prestazioni socio-sanitarie per detenuti). - 1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.
2. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvendono alla cura e alla riabilitazione dei deternuti tossicodipendenti o alcoolisti.
Art. 102. - (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero). 1.
Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediatato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi".
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 8 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il decreto di cui all'articolo 98, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. IL decreto di cui al comma 1 dell'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 29:
- Il testo degli articoli 200 e 103 del codice di procedura penale è il seguente:
"Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
a) i ministeri di confessione religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni".
"Art. 103 (Garanzie di libertà del difensore). - 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgano stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificatamente predeterminate.
2. Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato ed il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenenre che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati".
- Per il testo dell'art. 94 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
- Per il testo degli articoli 91, 92 e 93 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 28 della legge qui pubblicata.
- Per il testo dell'art. 72 della medesima legge n. 685/1975 si veda l'art. 15 della legge qui pubblicata.
- Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato è il seguente:
"È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
(omissis);
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, semprechè nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) è il seguente:
"Art. 2. - Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".
-Il testo dell'art. 37 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente:
"Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante). - Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazini sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni, scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'art. 3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale".