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LEGGE 22 dicembre 1975, n. 685

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-7-1990
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Art. 94

(((Convenzioni) ))
((
1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.
2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero.
3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della Regione in materia
))
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AGGIORNAMENTO (2a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.