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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1990, n. 155

Regolamento per l'istituzione di una sezione speciale per l'iscrizione, nell'albo degli autotrasportatori di cose, di cooperative a proprietà divisa e di consorzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/7/1990
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Testo in vigore dal: 5-7-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  6  giugno  1974,  n. 298, che ha istituito l'albo
nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
  Visto  il  comma  5-  bis  dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio
1987, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  marzo
1987, n. 132, che ha integrato l'art. 1 della citata legge n. 298 del
1974, istituendo una sezione speciale dell'albo medesimo nella  quale
sono  iscritte  le  cooperative  a  proprieta'  divisa  ed i consorzi
regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare
l'autotrasporto   anche   od   esclusivamente   con   i   veicoli  in
disponibilita' delle imprese socie;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n.
32, con il quale sono state dettate  le  norme  di  esecuzione  della
legge n. 298 del 1974;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti in data 18 gennaio
1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 gennaio  1978,
concernente  la semplificazione della documentazione da allegare alle
domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori  di  cose  per
conto di terzi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n.
508, recante disposizioni in materia di accesso alla  professione  di
trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali
ed  internazionali,  con  il  quale  si  e'  data   attuazione   alle
disposizioni  contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 561 del 12 novembre 1974;
  Considerato  che  occorre stabilire, come previsto dal comma 5- bis
dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 30 marzo 1987, n. 132, le modalita' e la
documentazione necessarie per l'applicazione  concreta  del  medesimo
comma;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del
7 dicembre 1989;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 6 aprile 1990;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 1
della legge 6 giugno 1974, n. 298, come integrato dall'art. 1,  comma
5-bis,  del  decreto-legge  6  febbraio  1987, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' consentita:
   a)  alle  cooperative tra persone fisiche che abbiano tra i propri
soci imprenditori, di numero non inferiore a nove, iscritti  all'albo
degli   autotrasportatori  e  muniti  di  almeno  una  autorizzazione
ciascuno per il trasporto di cose per conto di terzi;
   b)  alle  cooperative  tra  persone  giuridiche  che abbiano tra i
propri soci imprese, di  numero  non  inferiore  a  cinque,  iscritte
all'albo  degli  autotrasportatori  e  munite  ciascuna di almeno una
autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi;
   c)  ai  consorzi  che  abbiano  tra  i soci imprese, di numero non
inferiore a  cinque,  iscritte  all'albo  degli  autotrasportatori  e
munite ciascuna di almeno una autorizzazione per il trasporto di cose
per conto di terzi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -   Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  298/1974,
          limitatamente ai commi primo, quinto, sesto e settimo  (gli
          ultimi tre introdotti dal comma 5- bis dell'art. 1 del D.L.
          n. 16/1987), e' il seguente:
             "Art.  1  (Istituzione dell'albo). - Presso il Ministero
          dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione  generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
          e' istituito un albo che assume la denominazione  di  'Albo
          nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
          l'autotrasporto di cose per conto di terzi'.
             (Omissis).
             Presso  ciascun  albo  e' istituita una sezione speciale
          alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
          e  i  consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale
          sia  quello  di   esercitare   l'autotrasporto   anche   od
          esclusivamente   con  i  veicoli  in  disponibilita'  delle
          imprese socie.
             I  requisiti  e  le  condizioni di cui all'art. 13 della
          presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai
          consorzi   indicati  nel  precedente  comma,  si  ritengono
          soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
             Con  il  regolamento  di esecuzione saranno stabilite le
          modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione
          del    rapporto   associativo,   nonche'   le   norme   per
          l'applicazione delle disposizioni contenute nel  precedente
          comma".
             -  Si ritiene utile trascrivere anche il testo dell'art.
          13 di detta legge, come modificato dall'art. 4 del D.L.  n.
          16/1987:
             "Art.  13  (Requisiti  e condizioni). - I requisiti e le
          condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:
              1)  avere  la  cittadinanza  italiana per i titolari di
          imprese individuali, salvo quanto previsto  dal  successivo
          art. 14;
              2)   avere   la  disponibilita'  di  mezzi  tecnici  ed
          economici adeguati all'attivita' da svolgere.
             Con  il  regolamento  di esecuzione saranno stabilite le
          misure minime dei predetti  mezzi  e  le  quote  di  libera
          proprieta'  degli  stessi  giudicate  necessarie per i vari
          gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni.
             Coloro  che  sono  qualificati  artigiani  a norma della
          legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti  dall'obbligo  di
          fornire  la  prova  del  possesso  dei  requisiti di cui al
          presente n. 2);
              3) essere iscritto alla camera di commercio, industria,
          artigianato   ed   agricoltura,    per    l'attivita'    di
          autotrasporto di cose per conto di terzi;
              4)  avere  stipulato  contratto di assicurazione per la
          responsabilita'   civile    dipendente    dall'uso    degli
          autoveicoli  e  per i danni alle cose da trasportare, con i
          massimali prescritti nel  regolamento  di  esecuzione,  che
          comunque  non possono essere inferiori a quelli previsti in
          altre disposizioni legislative in vigore;
              5)  avere ottemperato alle norme di legge in materia di
          previdenza  ed   assicurazioni   sociali   per   i   propri
          dipendenti;
              6)  essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi
          delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito
          di    impresa   o   avere   presentato   la   dichiarazione
          relativamente a tale reddito;
              7)  non aver riportato condanne a pene che importino la
          interdizione  da   una   professione   o   da   un'arte   o
          l'incapacita'   ad   esercitare   uffici  direttivi  presso
          qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione
          a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
             Per  i  titolari  di imprese artigiane, l'incapacita' ad
          esercitare  uffici  direttivi  non  impedisce  l'iscrizione
          nell'albo;
              8)  non  avere  in  corso  procedura di fallimento, ne'
          essere stato soggetto a procedura fallimentare,  salvo  che
          sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e
          seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
             I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8)
          devono essere posseduti:
               a)  quando  si  tratta  di  impresa  individuale,  dal
          titolare  di  essa  e,   quando   questi   abbia   preposto
          all'esercizio  dell'impresa  o  di un ramo di essa o di una
          sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
              b) quando si tratti di societa', da tutti i soci per la
          societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per  la
          societa'  in  accomandita  semplice  o  per  azioni;  dagli
          amministratori per ogni altro tipo di societa'.
             La  prova  del possesso dei requisiti e delle condizioni
          di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita,  mediante
          le  necessarie certificazioni, all'atto della presentazione
          della domanda di iscrizione; il possesso del  requisito  di
          cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione
          da parte dell'interessato.
             La  prova  del possesso dei requisiti e delle condizioni
          di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di  cui  al
          n.  6)  puo' essere fornita, rispettivamente, entro novanta
          giorni    ed    entro    diciotto    mesi    dalla     data
          dell'autorizzazione.
             I  termini  di  cui  al  precedente  comma  possono, per
          giustificati motivi, essere prorogati di non oltre sessanta
          giorni dal comitato provinciale competente.
             Fino  a  quando  non sia intervenuta l'autorizzazione di
          cui alla presente legge e non si  sia  data  la  prova  del
          possesso  di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al
          primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in  un
          elenco separato.
             Coloro   i   quali,  nei  termini  stabiliti  dai  commi
          precedenti, non forniscano le prove richieste sono  esclusi
          dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".
             -  Il  comma  1, lettera d), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge. Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974 si
          veda nelle note alle premesse.