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LEGGE 25 maggio 1990, n. 131

Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

note: Entrata in vigore della legge: 22/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-6-1990 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.
2. La direzione del servizio è affidata al Ministero della difesa, che la esplica tramite l'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare.
3. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri od enti.