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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 aprile 1990, n. 121

Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2007)
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Testo in vigore dal:  7-6-1990 al: 2-1-2008
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'annesso 14 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale;
Visto il doc. 9137-AN898 e il doc. 9261-AN903 dell'I.C.A.O.;
Considerato che l'emanazione della normativa internazionale sugli eliporti non è prevista entro tempi brevi e che occorre, quindi, disciplinare in via provvisoria, ai fini della sicurezza, il servizio antincendi negli eliporti;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 dicembre 1989;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 45267/3405/B/96 del 9 marzo 1990;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione del presente decreto
1. Le presenti disposizioni hanno lo scopo di determinare i livelli di protezione antincendio negli eliporti civili ai fini della salvaguardia della vita umana e della conservazione dei beni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 930/1980 reca: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.