stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 aprile 1990, n. 89

Modifica dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente l'aumento della durata del mandato per i militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare.

note: Entrata in vigore della legge: 15/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-5-1990 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:
"Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTINAZZOLI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della

disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 382/1978 (Norme di principio sulla disciplina militare), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 18. - Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.
Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezione di forza armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -;
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna armata o corpo armato.
L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.
Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio.
All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti".