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LEGGE 9 aprile 1990, n. 88

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894.

note: Entrata in vigore della legge: 15/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1990 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 6 della legge 19 maggio 1939, n. 894, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"La predetta indennità è, altresì, dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed è corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 894/1939 istituisce la "cassa sottufficiali della regia aeronautica". Per il testo vigente dell'art. 6 si veda la nota all'art. 1; per il nuovo testo dell'art. 7 si veda l'art. 2 della presente legge.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 894/1939, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 6. - L'indennità di cui all'art. 1 (indennità supplementare ai sottufficiali di carriera della regia aeronautica, indipendentemente da quella che viene corrisposta ai marescialli dall'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato, n.d.r.) è dovuta ai sottufficiali di carriera della regia aeronautica iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che cessano dal servizio continuativo effettivo con diritto a pensione vitalizia ed è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.
La predetta indennità è, altresì, dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed è corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo.
In caso di morte in servizio del sottufficiale, l'indennità supplementare a lui spettante è corrisposta alla vedova od agli orfani minorenni, o, in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'aeronautica (ora con decreto del Ministro della difesa, n.d.r.)".