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DECRETO-LEGGE 24 marzo 1990, n. 59

Disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990.

note: Entrata in vigore della legge: 28/3/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1990)
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Testo in vigore dal:  28-3-1990 al: 26-5-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di predeterminare la quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) sui concorsi pronostici speciali del totocalcio, connessi con le partite del prossimo campionato mondiale di calcio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, la quota di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) sui concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'8 giugno all'8 luglio 1990, viene determinata nella misura del 62 per cento dell'ammontare delle poste di gioco. Rimane ferma l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nella misura del 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.
L'ammontare della quota di spettanza del C.O.N.I. è interamente destinato, per il tramite della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.), alle società di calcio quale indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio.
2. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro il 30 aprile 1990, saranno stabiliti, previo parere del C.O.N.I., le modalità ed i criteri per la concessione degli indennizzi di cui al comma 1.