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LEGGE 19 marzo 1990, n. 57

Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico.

note: Entrata in vigore della legge: 08/04/1990. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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Testo in vigore dal:  8-4-1990 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Autorità per l'Adriatico
1. È istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, e in particolare:
a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;
d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui alle lettere a) e b); impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;
e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;
f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela del mare Adriatico.
3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183.