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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1990, n. 34

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1994)
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Testo in vigore dal: 14-3-1990
                             IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo  1985
concernente  il   miglioramento   dell'efficienza   delle   strutture
agricole; 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n.  1094/88  del  25  aprile
1988 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE  n.  1760/87  per
quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione; 
  Visto il regolamento  CEE  della  Commissione  n.  4115/88  del  21
dicembre 1988, che stabilisce le condizioni d'applicazione del regime
di aiuto dell'estensivizzazione della produzione; 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 591/89 del 6  marzo  1989
che  modifica  il  regolamento  n.  1094/88   per   quanto   riguarda
l'estensivizzazione della produzione; 
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile
1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle
regioni o zone che possono essere esentate  dai  regimi  di  messa  a
riposo di seminativi, di estensivizzazione e di  riconversione  della
produzione; 
  Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986
recanti disposizioni di attuazione del regolamento CEE n. 797/85; 
  Visto l'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977,  n.  616,  che  trasferisce  alle  regioni  le  funzioni
amministrative  relative  all'applicazione  dei   regolamenti   delle
Comunita' europee, nelle materie di loro competenza; 
  Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986,  n.  701,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n.  898,  con  cui  sono
state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di  aiuti
comunitari al settore agricolo; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il  parere  espresso  da  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 20 gennaio 1990; 
  Vista la comunicazione del Presidente del Consigio dei Ministri con
nota n. 642 del 23 ottobre 1989; 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Finalita' generali 
  1. Il presente  decreto  ha  lo  scopo  di  adattare  alla  realta'
nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del
Consiglio  delle  Comunita'  europee   in   data   12   marzo   1985,
limitatamente al previsto regime d'aiuto per  il  l'estensivizzazione
della produzione. 
  2. Il regime nazionale di  estensivizzazione  della  produzione  si
pone anche l'obiettivo  di  favorire  la  diffusione  delle  tecniche
agricolo-biologiche, allo scopo di assicurare, con  il  miglioramento
della qualita' e la  genuinita'  dei  prodotti  dell'agricoltura,  la
difesa della salute dei consumatori e la  piu'  razionale  protezione
dell'ambiente naturale. 
  3. L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro,
delle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano. 
  4. D'intesa con le regioni e le province autonome, sulla  base  dei
criteri stabiliti  dalla  Commissione  CEE  nel  regolamento  CEE  n.
1273/88 del 29 aprile 1988 saranno individuate le zone per  le  quali
l'Italia puo' essere autorizzata dalla Commissione all'esenzione  del
regime di estensivizzazione. 
          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          - Il regolamento CEE n. 797/85 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  93  del  30  marzo
          1985.
          -  Il  regolamento CEE n. 1094/88 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 106 del  27
          aprile 1988.
          -  Il  regolamento CEE n. 4115/88 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 361 del  29
          dicembre 1988.
          -  Il  regolamento  CEE n. 591/89 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  65  del  9
          marzo 1989.
          -  Il  regolamento CEE n. 1273/88 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11
          maggio 1988.
          - Il D.M. 12  settembre  1985  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985.
          -  Il  D.M.  26  settembre  1985  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› ottobre 1985.
          - Il D.M. 26 marzo 1986 e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986.
          -   Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.