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LEGGE 21 febbraio 1990, n. 32

Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico.

note: Entrata in vigore della legge: 13/3/1990
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Testo in vigore dal: 13-3-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'originale  o le copie degli atti di cui all'articolo 4, primo
comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977,  n.  952,  trasmessi
dall'ufficio  del  pubblico  registro  automobilistico  al competente
archivio notarile, sono  eliminati  con  la  procedura  prevista  dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
decorsi dieci anni dalla trasmissione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 21 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia
                                    e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  L'art.  4,  primo  comma,  lettera  a), della legge n.
          952/1977 (Modificazione  delle  norme  sulla  registrazione
          degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico
          e di altre norme in materia di imposte di registro) prevede
          che  per ottenere le formalita' di trascrizione, iscrizione
          ed annotazione  debbano  essere  prodotti  all'ufficio  del
          pubblico registro automobilistico la scrittura privata, con
          sottoscrizione autenticata, redatta  in  duplice  originale
          ovvero  l'originale  scrittura  privata, con sottoscrizione
          accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme
          dal cancelliere competente o da un notaio.
             -   Il   D.P.R.   n.   1409/1963   reca  norme  relative
          all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.