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LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952

Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/09/1998)
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Testo in vigore dal:  1-1-1978

Art. 4


Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico:
a) la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio;
b) le note, in triplice esemplare, redatte in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, predisposte e distribuite dall'ufficio del pubblico registro automobilistico;
c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
Il terzo esemplare della nota di cui alla lettera b) del comma precedente è esente dall'imposta di bollo e dai diritti spettanti all'ufficio del pubblico registro automobilistico.
Nelle note devono essere indicati i numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto e tutti gli altri dati di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta prevista dalla presente legge. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di escludere l'indicazione dei numeri di codice fiscale dalle note relative ad atti che non risultino indicativi di capacità contributiva.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle note relative ad atti pubblici da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione.
Le richieste di formalità sono irricevibili se le note non recano le indicazioni previste dal terzo comma.
Uno degli originali o le copie degli atti di cui alla lettera a) del primo comma sono trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile.
Con il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo articolo 6 sono stabilite le modalità di applicazione del comma precedente.