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LEGGE 30 dicembre 1989, n. 427

Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni.

note: Entrata in vigore della legge: 28/1/1990
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Testo in vigore dal: 28-1-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  provvedere  alle  necessita' di ammodernamento del catasto
edilizio urbano e del catasto terreni e' autorizzata la spesa di lire
5  miliardi  per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e
di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti
e  convenzioni  intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni
topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da
3  a  9  del  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed   alle   relative   disposizioni
regolamentari  di  cui  al  regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per far fronte alle
spese  relative  alle indennita' e al rimborso spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5
miliardi  per  l'anno  1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli
anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  provvedere  alle  necessita' di ammodernamento del catasto
edilizio urbano e del catasto terreni e' autorizzata la spesa di lire
5  miliardi  per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e
di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti
e  convenzioni  intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni
topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli articoli da
3  a  9  del  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed   alle   relative   disposizioni
regolamentari  di  cui  al  regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per far fronte alle
spese  relative  alle indennita' e al rimborso spese di trasporto per
missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5
miliardi  per  l'anno  1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli
anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.