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DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1989, n. 372

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-12-1989
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante  delega  al  Governo
per l'emanazione  di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta  di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi   con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi  europei  di
tali prodotti; 
  Vista la legge 4  marzo  1989,  n.  76,  recante  differimento  del
termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417  del
1987; 
  Vista   la   comunicazione   della    segreteria    del    Comitato
interministeriale prezzi in data  15  novembre  1989  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 novembre 1989; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
  1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine, stabilite dall'articolo 5  del  decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, per i seguenti prodotti  petroliferi  sono
aumentate: 
    a) da L. 85.881 a L. 86.980 per ettolitro, alla temperatura di 15
°C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la
benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; 
    b) da L. 8.588,10 a L. 8.698 per ettolitro, alla  temperatura  di
15  °C,  per  il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  destinato
all'Amministrazione  della  difesa,  relativamente  al   quantitativo
eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000  sulle  quali  e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 17 novembre 1989 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI,     Presidente      del
                                   Consiglio 
                                   dei Ministri 
                                   FORMICA, Ministro delle finanze 
                                   CARLI, Ministro del tesoro 
                                   CIRINO POMICINO, Ministro del 
                                   bilancio e della programmazione 
                                   economica 
                                   BATTAGLIA, Ministro dell'industria 
                                   del commercio e dell'artigianato 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI