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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1989, n. 369

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/11/1989
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-11-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n.
914;
  Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n.
58;
  Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 settembre 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 ottobre 1989;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Con  effetto  dal  1›  gennaio  1989,  le  pensioni  a  carico
dell'Istituto nazionale di previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende
industriali,  aventi  decorrenza  anteriore  al 1› gennaio 1988, sono
rivalutate con l'applicazione del coefficiente di cui al comma  2  su
un importo pari al 67 per cento dell'ammontare della pensione massima
liquidabile al 1› gennaio 1989,  all'eta'  di  pensionamento  di  cui
all'art.  1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 1976, n. 58.
  2.  Il  coefficiente,  da  applicare  sull'importo di pensione come
determinato nel comma 1, e' pari al  rapporto  tra  la  misura  della
pensione  spettante  alla  data di decorrenza, o di riliquidazione ai
sensi dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
gennaio 1976, n. 58, e l'ammontare della pensione massima liquidabile
alla stessa data all'eta' di pensionamento di cui al comma 1.
  3.  Per  le  pensioni  per  le  quali  non  erano  dovute  a carico
dell'INPDAI, ai sensi dell'art. 19 della legge 21 dicembre  1978,  n.
843,  le  quote  aggiuntive  di  cui all'art. 10 della legge 3 giugno
1975, n. 160, l'importo di pensione fissato al comma 1 e' ridotto  in
misura corrispondente all'ammontare delle quote stesse.
  4.  L'incremento  annuo di pensione derivante dall'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 non puo' essere in ogni caso inferiore a L. 2.000.000.
  5.  I  miglioramenti di cui al presente articolo si applicano sulle
pensioni ai superstiti in misura ridotta  secondo  le  corrispondenti
aliquote di determinazione delle pensioni stesse.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 ottobre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1989
  Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 13
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre
          1988, n.   544  (Elevazione  dei  livelli  dei  trattamenti
          sociali e miglioramenti delle pensioni):
             "Art.  4  (Miglioramento  delle  pensioni a carico delle
          forme di previdenza sostitutive ed esonerative  del  regime
          generale  nonche'  a  carico  del  Fondo  gas  e  del Fondo
          esattoriale). - 1. Le pensioni  a  carico  delle  forme  di
          previdenza  sostitutive  ed esonerative del regime generale
          dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza  per  il
          personale  dipendente  dalle  aziende private del gas e del
          fondo di previdenza  per  gli  impiegati  dipendenti  dalle
          esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte  dirette  saranno
          rivalutate, con effetto dal 1›  gennaio  1989,  sentite  le
          categorie   interessate,  con  separati  provvedimenti  che
          tengano  conto  dei  criteri  previsti  in  materia   dalle
          specifiche  normative  delle  singole  gestioni. I relativi
          oneri saranno posti a  carico  delle  gestioni  predette  e
          delle categorie interessate".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Le leggi 27 dicembre 1953, n. 967 e 15 marzo 1973, n.
          44, disciplinano la previdenza  dei  dirigenti  di  aziende
          industriali,  e  i decreti presidenziali 17 agosto 1955, n.
          914 e 8 gennaio 1976, n. 58, fissano le norme di esecuzione
          delle leggi predette.
             - Per il testo dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988,
          n. 544, si veda la nota al titolo.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme  regolamentari.  Il  comma  4  dello  stesso articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare  la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1976,
          n. 58, stabilisce l'eta' di pensionamento per vecchiaia  al
          compimento del 65› anno se uomo, o del 60› se donna.
             -  L'art.  2  del  D.P.R.  8  gennaio  1976,  n.  58, ha
          stabilito norme per la  riliquidazione  delle  pensioni  di
          vecchiaia erogate dall'INPDAI.
             -  L'art.  19  della  legge  21  dicembre  1978, n. 843,
          stabilisce che  in  caso  di  pluralita'  di  pensioni  nei
          confronti  del  medesimo  beneficiario,  la  corresponsione
          delle quote fisse collegate all'indice del costo della vita
          siano  erogate una sola volta con riferimento alla pensione
          liquidata in  epoca  piu'  remota,  ovvero  sull'indennita'
          integrativa speciale se spettante.
             - L'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per
          il miglioramento dei trattamenti  pensionistici  e  per  il
          collegamento   alla   dinamica   salariale)  disciplina  la
          perequazione automatica delle pensioni del  fondo  pensioni
          dei lavoratori dipendenti.