stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 329

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1990)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-9-1989 al: 26-11-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica e farmaceutica, nonché di provvedere al ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure in materia di assistenza specialistica
e farmaceutica
1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:
a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;
b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.
2. Le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera b), sono quelle determinate nel decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1989.
3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima branca.
4. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.
5. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 30.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1› febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.
6. Entro il 30 ottobre 1989 il Ministro della sanità, su parere della Commissione unica del farmaco, adotta un provvedimento di revisione anticipata del prontuario terapeutico anche in accordo con la direttiva della CEE n. 75/319, ferma restando la scadenza stabilita dall'articolo 1, comma 3, della legge 1› febbraio 1989, n. 37, per la revisione definitiva del prontuario del Servizio sanitario nazionale.
7. Il provvedimento di revisione di cui al comma 6 individua gruppi omogenei di specialità medicinali che, in quanto caratterizzate da indicazioni minori, restano inserite nel prontuario terapeutico nazionale sottoposte alla quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita al pubblico, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di lire 3.000. Con il medesimo provvedimento sono individuate le altre specialità che saranno escluse dal prontuario terapeutico nazionale a decorrere dal 30 giugno 1990, previa sottoposizione, nel frattempo, alla stessa partecipazione alla spesa.
8. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.
9. Il comma 14 dell'articolo 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è sostituito dal seguente:
"14. Le spese sostenute da aziende produttrici ed importatrici di farmaci, di cui alle lettere a ) e b) del comma 4, per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, nei limiti di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari, in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto.".