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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1989, n. 317

Modifica della disciplina della custodia cautelare.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/9/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1989)
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Testo in vigore dal:  15-9-1989 al: 13-11-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità, di adeguare i termini di custodia cautelare delle fasi di impugnazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 272 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:
"2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";
b) il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La durata complessiva della custodia cautelare non può superare: cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
quattro anni per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);
sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).";
c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"La durata della custodia cautelare non può comunque superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.";
d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".