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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1989, n. 231

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/6/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1989, n. 286 (in G.U. 10/08/1989, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal:  16-6-1989 al: 10-8-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nei territori del Mezzogiorno e della provincia di Grosseto, che saranno delimitati dalle regioni interessate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Alle aziende agricole, singole od associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nella provincia di Grosseto, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite con i successivi articoli.
2. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dal presente decreto, le regioni delimitano le zone gravemente danneggiate, tenuto conto dell'entità e della qualità delle colture danneggiate, con riferimento agli effetti sull'economia agricola locale, ed all'incidenza sull'economia aziendale, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.