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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1989, n. 231

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/6/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1989, n. 286 (in G.U. 10/08/1989, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal: 11-8-1989
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
immediati interventi a  favore  delle  aziende  agricole  danneggiate
dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata  agraria  1988-89
nei territori del Mezzogiorno e  della  provincia  di  Grosseto,  che
saranno delimitati dalle regioni interessate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
del bilancio e della programmazione  economica,  delle  finanze,  del
tesoro, del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  per  gli  affari
regionali ed i problemi istituzionali; 
                   E M A N A il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  Alle  aziende  agricole,  singole  od  associate,  situate  nei
territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e (( nelle province
di Grosseto, Viterbo, Siena e  Pesaro  e  Urbino  )),  colpite  dalla
siccita'  verificatasi  nell'annata  agraria  1988-89  e   dichiarata
eccezionale  con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e   delle
foreste, si applicano le provvidenze (( e le  procedure  ))  previste
dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nelle misure stabilite con i successivi articoli. 
  2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 286)).