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LEGGE 30 maggio 1989, n. 224

Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto.

note: Entrata in vigore della legge: 9/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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  • DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE
    ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.
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  • DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE
  • 6
  • 7
  • VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI
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  • DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI
    E LA SLEALE CONCORRENZA
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Testo in vigore dal: 9-12-1989
al: 5-3-1992
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     Denominazione del prodotto 
  1. La denominazione "Salame di Varzi" e' riservata al salame le cui
fasi di  produzione,  dalla  scelta  delle  carni  alla  stagionatura
completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente
individuata  nell'insieme  degli  attuali  confini   comprendenti   i
seguenti comuni: Bagnaria,  Brallo  di  Pregola,  Cecima,  Fortunago,
Godiasco,  Menconico,  Montesegale,  Ponte  Nizza,   Rocca   Susella,
Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e
Zavattarello, tutti facenti parte della  Comunita'  montana  n.  1  -
Oltrepo' Pavese -  con  l'esclusione  dei  comuni  di  Borgo  Priolo,
Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino. 
  2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche  dipendono  da
particolari metodi della tecnica di  produzione  e  dalle  condizioni
proprie dell'ambiente di produzione.