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LEGGE 24 maggio 1989, n. 194

Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante: "Ordinamento della professione di guida alpina".

note: Entrata in vigore della legge: 29/5/1989
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vigente al 20/05/2024
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Testo in vigore dal: 29-5-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  25  della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  25  (Regioni a statuto speciale ). - 1. Al fine di garantire
livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul  territorio
nazionale,   nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome, dotate di competenza legislativa  primaria  in  materia  di
ordinamento  della professione di guida alpina, i programmi dei corsi
e  i  criteri  per  le  prove  d'esame  per  l'abilitazione   tecnica
all'esercizio  della professione di guida alpina-maestro di alpinismo
o aspirante  guida  sono  definiti  dagli  organi  regionali,  ovvero
provinciali,  competenti,  considerando  come minimi i programmi ed i
criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal
giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 24 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
_________
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             La  legge  n.  6/1989 e' entrata in vigore il 27 gennaio
          1989.