stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6

Ordinamento della professione di guida alpina.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal:  29-5-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

(( (Regioni a statuto speciale). ))
((
1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.
))
((1))