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LEGGE 18 maggio 1989, n. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

note: Entrata in vigore della legge: 9/6/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2016)
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  • LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI
    CAPO I
    LE ATTIVITÀ
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  • LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI
    CAPO II.
    I SOGGETTI CENTRALI
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  • 8
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  • LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI
    CAPO III.
    LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI
    E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE.
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  • GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,
    GLI INTERVENTI, LE RISORSE
    CAPO I.
    GLI AMBITI
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  • GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,
    GLI INTERVENTI, LE RISORSE
    CAPO II
    GLI STRUMENTI
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  • GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,
    GLI INTERVENTI, LE RISORSE
    CAPO III
    GLI INTERVENTI
  • 21
  • 22
  • 23
  • GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,
    GLI INTERVENTI, LE RISORSE
    CAPO IV.
    LE RISORSE
  • 24
  • 25
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
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  • 31
  • 32
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  • 35
Testo in vigore dal:  9-6-1989 al: 28-4-2006
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)
1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente, qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore,
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze. lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'Art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'Art. 1:
Il testo dell'Art. 117 della Costituzione è il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficienza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".