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DECRETO-LEGGE 27 aprile 1989, n. 152

Nuove disposizioni in materia di prestazioni sanitarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/04/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1990)
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Testo in vigore dal:  29-4-1989 al: 27-6-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, recante misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica, ospedaliera e farmaceutica, modificando quelle stabilite con il decreto sopracitato, nonché di dettare una nuova disciplina del regime delle esenzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:
a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;
b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare entro il 29 aprile 1989, sono indicate le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera b).
3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su prescrizioni distinte. Ogni prescrizione può contenere fino ad un massimo di dodici prestazioni della medesima branca.
4. Sulle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sia in regime di ricovero ospedaliero, anche a ciclo diurno, escluse comunque quelle effettuate nei servizi di pronto soccorso, sia presso strutture a gestione diretta o convenzionate, con esclusione delle istituzioni convenzionate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è dovuta una quota di partecipazione alla spesa nella misura di L. 10.000 per ogni giornata di effettiva degenza, esclusa quella di dimissione, con il limite massimo di dieci giorni per ciclo di ricovero e con un limite massimo di L. 200.000 nell'anno solare in caso di pluralità di ricoveri.
5. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui ai commi 1 e 4 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le prestazioni ospedaliere presso le strutture a gestione diretta il pagamento può essere effettuato, secondo quanto stabilito con provvedimento della regione o della provincia autonoma, al momento della dimissione dal ricovero o successivamente. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.
6. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 20.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1› febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.
7. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.
8. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal 3 maggio 1989. Da tale data è abrogato l'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111.