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LEGGE 21 febbraio 1989, n. 70

Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

note: Entrata in vigore della legge: 18/3/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  18-3-1989 al: 18-3-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Definizioni
1. Per "prodotto a semiconduttori" si intende ogni prodotto finito o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.
2. Per "topografia" di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.
3. Per "sfruttamento commerciale" si intende la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione "sfruttamento commerciale" non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.