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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1988, n. 569

Modificazioni allo statuto tipo degli aero clubs locali, allegato allo statuto dell'Aero club d'Italia.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/02/1989
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-2-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, e successive modificazioni;
  Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340;
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
670, con il quale l'Aero  club  d'Italia  e'  stato  dichiarato  ente
necessario ai fini di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965,
n. 1715, con il quale sono stati approvati lo statuto dell'Aero  club
d'Italia e lo statuto tipo degli aero clubs locali;
  Vista  la  deliberazione  n.  66  del  19 aprile 1986, con la quale
l'assemblea dell'Aero club  d'Italia  ha  approvato  il  testo  delle
modifiche da apportare allo statuto tipo degli aero clubs locali;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 1988;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con i
Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa e del turismo e dello
spettacolo;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Sono approvate le seguenti modifiche al testo dello statuto tipo
degli  aero  clubs  locali,  allegato  allo  statuto  dell'Aero  club
d'Italia,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 29
novembre 1965, n. 1715:
   a)  nel  primo  comma  dell'art.  1,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti parole: "e di volo da diporto o sportivo;";
   b)  nel primo comma dell'art. 13, al n. 6, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "il volo da diporto o sportivo.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 giugno 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SANTUZ, Ministro dei trasporti
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  ZANONE, Ministro della difesa
                                  CARRARO, Ministro del turismo e
                                  dello spettacolo
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 ottobre 1988
  Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 70
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
            Note alle premesse:
             -   La   legge   n.   141/1963   reca:  "Modifica  della
          denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero  dei
          trasporti    e   dell'aviazione   civile   ed   istituzione
          dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile  presso  il
          suddetto  Ministero". L'art. 3 del D.P.R. 24 marzo 1981, n.
          145, abroga l'art. 3 della legge sopracitata.
             -  La  legge  n. 340/1954 reca: "Riordinamento dell'Aero
          club d'Italia".
             -  La  legge  n.  70/1975  concerne:  "Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 1 dell'allegato A
          al  D.P.R.   n.  1715/1965,  come  integrato  dal  presente
          decreto, risulta cosi' come appresso:
             "L'Aero  club  (Ae.C.) nel territorio di sua competenza,
          esercita  senza  fini  di   lucro,   attivita'   turistica,
          sportiva,   didattica   di   volo   a   motore  o  a  vela,
          aeromodellistica, di paracadutismo sportivo e  di  volo  da
          diporto o sportivo".
             -  Il  testo  del  primo  comma  dell'art.  13  al  n. 6
          dell'allegato  A  del  D.P.R.  n.  1715/1965   cosi'   come
          integrato   dal   decreto   qui  pubblicato,  risulta  come
          appresso:
             "6)  dai rappresentanti, uno per specialita', eletti con
          votazione a scheda segreta dai soci che, muniti dei  titoli
          aeronautici sportivi prescritti praticano:
              - il volo a motore e turismo,
              - il volo a vela,
              - il paracadutismo sportivo,
              - l'aeromodellismo,
              - il volo da diporto o sportivo".