stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 145

Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1990)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-3-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Compiti dell'Azienda


L'Azienda provvede:
a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;
b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione:
allo sviluppo del traffico aereo;
al progresso tecnologico;
alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo;
c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;
d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;
e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore;
f) ai rapporti con enti e società nazionali che operano nel settore;
g)
((alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui allo articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411))
.
h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonché al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale;
i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attività contrattuale;
l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio;
m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;
n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo;
o) alla imposizione delle servitù necessarie per il funzionamento degli impianti;
p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza;
q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonché di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda;
r) all'emanazione della normativa tecnico operativa dei servizi di competenza.
L'Azienda ha inoltre facoltà di partecipare a società ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attività complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a società ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.
La partecipazione alle società o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di società o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.
Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto.
È altresì abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonché ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda.