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LEGGE 3 febbraio 1989, n. 38

Istituzione del consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari.

note: Entrata in vigore della legge: 24/02/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1989 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è istituito presso il Ministero della difesa il consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale.
2. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari è costituito all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro della difesa ed è composto da:
a) un magistrato militare di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che lo presiede;
b) un magistrato militare con funzioni di giudice di appello;
c) il dirigente superiore più anziano tra i dirigenti delle cancellerie militari;
d) un dirigente superiore in servizio presso la Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa;
e) un rappresentante della carriera direttiva dei cancellieri militari e uno della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.
3. I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono designati dal Consiglio della magistratura militare; quello di cui alla lettera d) dal Ministro della difesa; quelli di cui alla lettera e) sono eletti dai cancellieri e dai segretari giudiziari militari secondo quanto stabilito nell'articolo 2.
4. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Se, durante il biennio, occorre sostituire alcuno dei componenti, si osservano le stesse forme stabilite per la nomina. Per la sostituzione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2, si osserva anche il disposto del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 2. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.
6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa appartenente alla settima qualifica funzionale, designato dal Ministro della difesa.
7. Il consiglio di amministrazione per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari funziona anche da consiglio di disciplina per il predetto personale.