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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1985, n. 1142

Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2015)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 20-1-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  2  e  3  della legge 5 agosto 1981, n. 453, e
l'art. 25, comma 19- bis, del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.
463,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638;
  Vista  la  proposta della commissione paritetica, di cui all'art. 3
della legge 5 agosto 1981, n. 453;
  Udito  il  parere  della  commissione parlamentare per le questioni
regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,  e
successive integrazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  delle  partecipazioni  statali e del
tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  In  attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3,  lettera  a),  della
legge  costituzionale  medesima,  e  dell'art. 2 della legge 5 agosto
1981, n. 453, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le  funzioni
amministrative  in  materia  di  industria  esercitate nel territorio
regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti
ed  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale o interregionale, ivi
comprese  le  funzioni  gia'  esercitate  dagli  enti  soppressi   in
attuazione  dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
  Restano  ferme  le  funzioni  amministrative  gia'  trasferite alla
regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia.
  Restano  ferme  le  attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri
enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio  1978,
n.  196,  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio
1982, n. 182.