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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  13-8-2017
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Art. 52

(Commissione parlamentare per le questioni regionali)


La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.
La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
((La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali))
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Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 ottobre 1970, n. 775 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aumentato a venti deputati e venti senatori".