stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1988, n. 558

Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

note: Entrata in vigore della legge: 18/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-1-1989 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, per la presentazione delle domande concernenti l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ZANONE, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 17/1986 (Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia) è il seguente:
"Art. 6. - L'iscrizione nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già in congedo assoluto e via hanno titolo, avverrà in base a domanda da presentarsi ai competenti enti territoriali entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale ed avrà decorrenza dalla data in cui sono venute a sussistere per l'interessato le condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge".