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LEGGE 27 dicembre 1988, n. 557

Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1989 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il R.D.L. n. 930/1933 reca: "Istituzione del Fondo di previdenza sottufficiali del regio esercito".