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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 555

Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/1999)
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Testo in vigore dal:  3-1-1989 al: 4-2-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le aliquote di riparto per le finalità di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo del richiamato articolo 13. Resta ferma la facoltà del Ministro del turismo e dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo, l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello spettacolo.
2. Al fine di consentire la programmazione pluriennale delle risorse destinate allo spettacolo per gli anni 1989 e 1990, ciascun settore di attività previsto dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già destinatario di quote di parte corrente del Fondo unico dello spettacolo derivanti dalle aliquote di riparto soppresse con la presente legge, sarà assegnatario di contributi e sovvenzioni non inferiori a quanto destinatogli allo stesso titolo sul Fondo unico dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1988, tenendo conto dell'incremento dovuto al tasso d'inflazione.
3. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, determinerà entro il 30 giugno 1990 i nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari.
4. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, è prorogato al 31 dicembre 1990.
5. A decorrere dal 1› gennaio 1991 sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1987, n. 450.
Qualora alla predetta data non sia ancora intervenuta l'approvazione di apposita legge per la riforma del settore musicale, il contributo dello Stato viene assegnato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, ed è finalizzato al sostegno delle attività di ciascun ente sulla base di parametri standard di gestione e produzione fissati dallo stesso Ministro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note quì pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 163/1985 è il seguente:
"Art. 13. - Fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per ciascuno dei settori medesimi ed a tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Consiglio nazionale dello spettacolo, ove già costituito, e le competenti commissioni consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il Fondo, comprensivo di quanto previsto al quinto comma dell'art. 15, tra i settori di attività ed enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42 per cento a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, del 13 per cento per le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, del 25 per cento per le attività cinematografiche, del 15 per cento per le attività teatrali di prosa, dell'1,5 per cento per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.
La residua quota del 3,5 per cento è utilizzata per le finalità previste al secondo comma dell'art. 2 della presente legge. (Si rammenta che l'art. 1, comma 1, della legge qui pubblicata sopprime le aliquote previste nel presente comma, n.d.r.).
Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:
a) il 4 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali è annualmente riservato al sostegno delle iniziative musicali all'estero;
b) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è portato annualmente in aumento del Fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive integrazioni. Fino al 50 per cento di detto incremento è destinato alla concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Il mutuo è erogato a stato di avanzamento dei lavori;
c) il 30 per cento della quota del 25 per cento assegnata alle attività cinematografiche è annualmente portato in aumento del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive integrazioni e modificazioni;
d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa;
e) il 10 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 10 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono utilizzati per la istituzione presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banza nazionale del lavoro di un fondo con un conferimento annuale di pari importo, da utilizzare in parti uguali tra i due settori, destinato alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici o privati di sale musicali e teatrali per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo stabilisce con proprio decreto le modalità di utilizzazione e di gestione del Fondo nonché le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti;
f) la quota dell'1,5 per cento destinata alle attività circensi ed allo spettacolo viaggiante è ripartita annualmente in ragione del 60 per cento a favore delle attività circensi, di cui il 50 per cento finalizzato alla concessione di contributi per iniziative promozionali e di spettacolo secondo le modalità fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, in ragione del 40 per cento a favore dello spettacolo viaggiante. (Si rammenta che l'art. 1, comma 1, della legge qui pubblicata sopprime le aliquote previste nel presente comma, n.d.r.).
Gli stanziamenti non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario sono portati in aumento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per l'esercizio finanziario successivo".
- L'art. 1 del D.L. n. 374/1987 così recita (si rammenta che, a decorrere dal 1› gennaio 1991, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge qui pubblicata, i primi quattro commi del presente articolo sono abrogati, n.d.r.):
"Art. 1. - 1. Fino al 31 dicembre 1988, il Ministro del turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota del Fondo unico dello spettacolo, loro destinata in base all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari a quella in via ordinaria conferita a ciascun ente nel precedente esercizio finanziario.
2. Fino al termine indicato al comma 1, la eventuale residua quota del contributo ordinario, al netto del fondo di cui all'art. 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché gli eventuali interventi integrativi previsti dal comma secondo dell'art. 2 della citata legge n. 163 e comunque in misura non superiore al 50 per cento della quota del 3,5 per cento del Fondo unico dello spettacolo, esclusa la parte annualmente riservata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 163, saranno ripartiti secondo le percentuali della media risultante dalle medie delle percentuali di suddivisione del contributo statale ordinario annualmente riconosciuto ad ogni ente od istituzione nei periodi dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984, sentita la commissione centrale per la musica ad eccezione del 10 per cento dell'ammontare degli interventi integrativi che vengono assegnati per particolari esigenze ai sensi del primo comma dell'art. 13 della citata legge n. 163.
3. Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, per l'anno 1988, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio dello stesso anno. Le residue quote di contributo ordinario e gli eventuali interventi integrativi, di cui al comma 2, saranno liquidati previa presentazione sia del programma di attività e del bilancio di previsione riguardante l'esercizio di competenza, sia del conto consuntivo del precedente esercizio.
4. Per l'anno 1987 l'assegnazione e la liquidazione, a titolo di contributo ordinario, sono fatte con le stesse modalità indicate nel comma 1 e sono pari all'importo a ciascun ente e istituzione conferito in via ordinaria ed integrativa nel precedente esercizio finanziario, esclusi sia i contributi straordinari concessi per la realizzazione di specifiche manifestazioni, sia gli incentivi concessi in base all'art. 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Detta liquidazione sarà disposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la residua quota e gli eventuali interventi integrativi si applica il comma 2.
5. Le spese per eventuali "tournées" all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto.
6. È abrogato l'art. 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800".