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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 545

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1989)
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Testo in vigore dal: 1-1-1989
al: 1-3-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di finanza pubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 dicembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  La  ritenuta  in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13
della  legge  29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9
della  legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nella misura del 6,75
per  cento a decorrere dal 1› gennaio 1989, nella misura del 6,95 per
cento  dal  1›  gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1›
gennaio 1991.
  2.  Con  le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del
personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211,
lettera  a),  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   29  dicembre  1973,  n.  1092,  come  modificato
dall'articolo  21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo
9  della  legge  17  aprile  1985,  n.  141, e' fissata nelle misure,
rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.
  3.  Per  le  domande  di  riscatto,  presentate  a decorrere dal 1›
gennaio 1989, dal 1› gennaio 1990 e dal 1› gennaio 1991 il contributo
di  cui  all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n.
177,  come  modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n.
141,  e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15
per cento.
  4.  A  decorrere dal 1› gennaio 1989, negli articoli 13 della legge
29  aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n.
177, le parole: "dell'80 per cento" sono soppresse.
  5.  Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le
pensioni  ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni
agli  insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla
Cassa  per  le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari e agli aiutanti
ufficiali  giudiziari  e'  fissato  nella misura del 6,55 per cento a
decorrere dal 1› gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1›
gennaio  1990  e  nella misura del 7,15 per cento dal 1› gennaio 1991
della retribuzione annua contributiva.