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LEGGE 16 dicembre 1988, n. 538

Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 24/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-12-1988 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Fermi restando i limiti massimi di età previsti dal primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito del superamento del numero di esami indicato dal terzo comma del citato articolo 19, per coloro che frequentano corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, è elevato a tre anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale può essere concesso il ritardo nella prestazione del servizio militare di leva.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio del Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 191/1975 reca: "Nuove norme per il servizio di leva". Si trascrive il testo del primo e del terzo comma dell'art. 19:
"Primo comma. - Il Ministro per la difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:
a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;
b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;
c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;
d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;
e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale".
"Terzo comma (aggiunto dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1986, n. 958). - Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente.
Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, più di due".