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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1988, n. 525

Individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione, limitatamente all'anno 1989 ed in attesa del riordino del sistema pensionistico, degli aumenti delle pensioni in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1989)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-2-1989
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visti gli articoli 21 della legge 27 dicembre 1983, n.  730,  e  24
della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  recanti  la  disciplina  della
perequazione  automatica  delle  pensioni  ed   in   particolare   le
disposizioni  concernenti  la  determinazione  delle  percentuali  di
variazione per il calcolo  degli  aumenti  derivanti  dalla  dinamica
salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli; 
  Visto l'art. 21, comma  5,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
concernente la determinazione dei criteri e delle modalita'  relativi
agli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per  l'anno  1989,
nonche' la copertura degli oneri che ne derivano; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro del tesoro; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  1. In attesa del riordino del sistema pensionistico,  limitatamente
all'anno 1989, la  misura  degli  aumenti  delle  pensioni  ai  sensi
dell'art. 21, comma settimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e'
calcolata secondo i seguenti criteri e modalita' di determinazione: 
    a) si calcola la retribuzione media complessiva  con  riferimento
al periodo agosto  1986-luglio  1987,  riguardante  i  settori  ed  i
comparti privati e pubblici  presi  in  considerazione  dall'Istituto
centrale di statistica nelle elaborazioni correnti degli indici delle
retribuzioni contrattuali; 
    b)   si   calcola   l'incremento   retributivo   medio   assoluto
determinatosi nel periodo agosto 1987-luglio 1988, relativamente agli
stessi  settori  e  comparti  di  cui  alla  lettera  a),  al   netto
dell'incremento dovuto agli scatti di anzianita',  ai  meccanismi  di
scala mobile e ai trattamenti di famiglia, comunque denominati; detto
incremento e' rettificato per tenere conto integralmente di arretrati
derivanti  da  eventuali  ritardi  nella   conclusione   di   accordi
contrattuali privati e pubblici, comunque avvenuta  nel  corso  dello
stesso periodo; 
    c) si calcola la variazione percentuale risultante  dal  rapporto
tra il valore medio di cui alla lettera  b)  e  quello  di  cui  alla
lettera a); 
    d) si calcola l'incremento retributivo medio assoluto complessivo
determinatosi nel periodo agosto 1987-luglio 1988, al lordo di quello
dovuto agli scatti di anzianita' ed ai meccanismi  di  scala  mobile;
detto incremento e' rettificato per  tenere  conto  integralmente  di
arretrati derivanti da eventuali ritardi nella conclusione di accordi
contrattuali privati e pubblici, comunque avvenuta  nel  corso  dello
stesso periodo; 
    e) si calcola la variazione percentuale risultante  dal  rapporto
tra il valore medio di cui alla lettera  d)  e  quello  di  cui  alla
lettera a); 
    f) si calcola la variazione  percentuale  complessiva  risultante
dalle percentuali di variazione  dell'indice  del  costo  della  vita
accertate  in  via  definitiva  per  l'anno  1988   ai   fini   della
perequazione automatica semestrale delle pensioni; 
    g) si determina la percentuale di aumento  da  applicare  per  la
perequazione delle pensioni relativa alla  dinamica  salariale,  agli
effetti dell'art. 21, comma settimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 
730, in misura pari alla parte di variazione di cui alla  lettera  c)
corrispondente alla differenza tra la variazione di cui alla  lettera
e) e quella di cui alla lettera f). 
  2. L'Istituto centrale di statistica deve comunicare immediatamente
ai Ministri del tesoro e del lavoro  e  della  previdenza  sociale  i
risultati delle elaborazioni di cui al comma 1. 
  3. Al maggior onere derivante  dagli  aumenti  delle  pensioni  per
dinamica salariale, ai sensi delle disposizioni del presente decreto,
rispetto agli aumenti determinati dalla differenza tra la  variazione
percentuale dell'indice delle retribuzioni minime,  di  cui  ((  all'
art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita di cui )) all'art. 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, si  fa  fronte,  ove
occorra sulla base del fabbisogno delle  singole  gestioni,  mediante
corrispondenti aumenti  delle  aliquote  contributive  disposti,  con
effetto dal periodo di paga in corso al 1 gennaio  1989,  secondo  le
procedure  e  le  modalita'  previste  dall'ordinamento  di  ciascuna
gestione; per le forme pensionistiche di cui all'art. 1  della  legge
29  aprile  1976,  n.  177,  gli  anzidetti  aumenti  delle  aliquote
contributive sono disposti con decreto del Ministro del tesoro. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 9 dicembre 1988 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                               DE MITA 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
                               FORMICA 
                       Il Ministro del tesoro 
                                AMATO 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI