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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1988, n. 523

Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/12/1988.
Decreto-Legge convertito dalla L. 10 febbraio 1989, n. 43 (in G.U. 11/02/1989, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/1989)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-12-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare il
regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale
autonoma  delle  strade  (ANAS)  e  tenuto conto altresi' che permane
tuttora l'esigenza di ricorrere alla particolare  procedura  prevista
dall'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 dicembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici di  concerto  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 17 della legge 26 marzo
1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle  procedure
concorsuali  in  atto  per  il  conferimento della qualifica di primo
dirigente dell'Azienda  nazionale  autonoma  delle  strade  (ANAS)  e
comunque non oltre il 30 giugno 1990.
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente decreto,
valutato in L. 30.000.000 per l'anno  1988,  in  L.  120.000.000  per
l'anno 1989 ed in L. 60.000.000 per l'anno 1990, si provvede:
    a)  quanto  a  L.  20.000.000,  a L. 5.300.000 ed a L. 4.700.000,
rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102  e
103  dello  stato  di  previsione  della spesa dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988;
    b)  quanto  a  L. 80.000.000, a L. 21.000.000 ed a L. 19.000.000,
rispettivamente, a carico degli stanziamenti  dei  predetti  capitoli
101,   102  e  103  del  medesimo  stato  di  previsione  per  l'anno
finanziario 1989;
    c)  quanto  a L. 40.000.000, a L. 10.500.000 ed a L. 9.500.000, a
carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102  e  103  del
medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.