stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 marzo 1986, n. 86

Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1988)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  18-4-1986

Art. 17


In attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di funzione disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS può affidare, in via transitoria e comunque per non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione dei bandi relativi ai concorsi predetti, le funzioni di primo dirigente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla presente legge, al personale della corrispondente carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di divisione (8° livello).
Il conferimento dell'incarico temporaneo di cui al precedente comma è disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.
Ai funzionari ai quali viene conferito tale incarico temporaneo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al periodo in cui tale incarico viene svolto.
Note all'art. 17:
- La legge n. 301/1984 reca norme di accesso alla dirigenza statale.
- Per l'argomento del D.P.R. n. 748/1972 v. nella nota all'art. 7.
- La legge n. 119/1958 concerne disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il testo dell'art. 51 è il seguente:
"Art. 51. (Conferimento di funzioni superiori). - L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui
Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.
Al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie della qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica superiore. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile".