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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1988, n. 409

Modificazione al regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/10/1988
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Testo in vigore dal: 8-10-1988
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato
ad  integrare  il  trattamento di quiescenza del personale telefonico
statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n.
688, che approva il regolamento della Cassa integrativa di previdenza
per il personale telefonico statale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960,
n. 1898, che modifica il predetto regolamento;
  Visto l'art. 37 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
  Ravvisata l'opportunita' di modificare la composizione del comitato
amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale
telefonico statale;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 1988;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale;
                                EMANA
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Al  primo  comma  dell'art.  4 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, come sostituito  dall'art.  2  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 dicembre 1960, n. 1898,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
   "un   pensionato   scelto   dal   Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  tra  coloro  che  fruiscono  di   trattamento   di
quiescenza a carico della Cassa".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 25 agosto 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MAMMI', Ministro delle poste e
                                  delle telecomunicazioni
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  FORMICA, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1988
  Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 10
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             La   legge   n.  325/1968  reca:  "Norme  relative  alla
          organizzazione dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni". Si trascrive il testo del relativo art.
          37:
             Art.  37  (Rappresentanti  del personale nel comitato di
          amministrazione della Cassa integrativa di  previdenza  del
          personale  telefonico  statale). - I tre rappresentanti del
          personale telefonico in seno al comitato di amministrazione
          della  Cassa  integrativa  di  previdenza  per il personale
          telefonico statale  sono  nominati  su  designazione  delle
          organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
             La  rappresentativita'  e'  desunta  dai risultati delle
          ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al
          consiglio di amministrazione.
          Nota all'art. 1:
             Il   testo  dell'art.  4  del  regolamento  della  Cassa
          integrativa  di  previdenza  per  il  personale  telefonico
          statale, approvato con D.P.R.  n. 688/1949, come modificato
          dall'art. 2 del D.P.R.  n.  1898/1960  e  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  4.  -  La  Cassa  e'  amministrata da un comitato
          composto come segue:
              un  magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non
          inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;
              un rappresentante del Ministero del tesoro;
              un  rappresentante  del  Ministero  delle poste e delle
          telecomunicazioni  (Azienda  di   Stato   per   i   servizi
          telefonici);
              un  rappresentante  del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza sociale;
              il  capo  della  ragioneria dell'Azienda di Stato per i
          servizi telefonici;
              tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal
          personale stesso secondo le norme contenute negli  articoli
          da 31 a 48 del presente regolamento;
              un    funzionario   statale   esperto   in   discipline
          attuariali;
             un  pensionato  scelto  dal Ministro delle poste e delle
          telecomunicazioni tra coloro che fruiscono  di  trattamento
          di quiescenza a carico della Cassa.
             I  componenti  il comitato sono nominati con decreto del
          Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Essi  restano
          in carica tre anni e possono essere confermati.
             Il  funzionario esperto in discipline attuariali potra',
          inoltre,  essere  incaricato,  ogni  qualvolta   si   renda
          necessario, di compiere studi di carattere tecnico.
             La  segreteria  del comitato e' retta da un capo ufficio
          di categoria direttiva, coadiuvato da tre impiegati  scelti
          tra   il   personale  del  ruolo  amministrativo  contabile
          dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi   telefonici,   da
          comandare  ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.  2  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
          gennaio 1947, n. 134".