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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1898

Modificazioni ed integrazioni al regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

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Testo in vigore dal:  25-4-1961

Art. 2


Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
"La Cassa è amministrata da un Comitato composto come segue:
un magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici);
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso secondo le norme contenute negli articoli da 31 a 48 del presente regolamento;
un funzionario statale esperto in discipline attuariali".