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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1988, n. 352

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-09-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  2-9-1988 al: 30-6-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, che ha approvato le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n. 103, che ha proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori;
Considerato che l'art. 10 della legge citata prevede che ogni tre anni può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo spettanti alle citate categorie, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere al suo adeguamento;
Valutata la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987, e comunicata con nota n. 6840 in data 6 aprile 1988;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1



Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacazione e di L. 10.000 per ciascuna delle vacazioni successive.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
La legge n. 319/1980 reca: "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria". Si trascrive il relativo art. 10:
"Art. 10 (Adeguamento periodico degli onorari). - Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 4 della legge n. 319/1980 (per il titolo si veda la nota alle premesse) è il seguente:
"Art. 4 (Onorari commisurati al tempo). - Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000.
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione".