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LEGGE 10 agosto 1988, n. 349

Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

note: Entrata in vigore della legge: 17-8-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1991)
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Testo in vigore dal:  17-8-1988 al: 31-12-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1991.
2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, è elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 463/1983 reca: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini".
- Il testo del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 604/1954 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) è il seguente:
"In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente".