stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 1988, n. 320

Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 07/08/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  7-8-1988 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza di tutto il personale di ruolo comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti italiani di cultura è sospesa fino all'approvazione della riforma organica di detti istituti e, comunque, non oltre il 31 agosto 1990.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione degli affari esteri di disporre trasferimenti per ragioni di servizio.