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LEGGE 1 agosto 1988, n. 314

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico.

note: Entrata in vigore della legge: 05/08/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-8-1988 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "anno scolastico" sono inserite le seguenti: "1987-1988";
ai commi 2 e 7 le parole: "per qualsiasi causa" sono soppresse;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7- bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1› agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ------------------------------------------------------- AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 del 10 giugno 1988. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 2 settembre 1988. -------------------------------------------------------