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DECRETO-LEGGE 28 luglio 1988, n. 299

Misure urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990 e dalle manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America "Colombo '92".

note: Entrata in vigore del decreto: 29/07/1988.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1988)
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Testo in vigore dal:  29-7-1988 al: 27-9-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che consentano l'immediata realizzazione degli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990, nonché dalle manifestazioni connesse al V centenario della scoperta dell'America;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della difesa, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per i problemi della aree urbane e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze connesse con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e con le manifestazioni per il V centenario della scoperta dell'America, "Colombo '92", sono dichiarati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi da individuare con le modalità di cui al presente articolo.
2. Il Comitato di Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1987, come modificato con successivo decreto in data 16 maggio 1988, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1988 e n. 123 del 27 maggio 1988, sovraintende all'attuazione del programma di interventi ed emana le opportune direttive, anche al fine di garantire la connessione diretta e funzionale delle opere con le manifestazioni di cui al comma 1.
3. Il comitato tecnico, di cui all'articolo 2, verifica preliminarmente i tempi di esecuzione degli interventi e la loro realizzabilità entro il mese di aprile 1990 ovvero entro il mese di febbraio del 1992, per le opere connesse con le manifestazioni "Colombo '92".
4. Il Consiglio dei Ministri, sulla base della motivata relazione del comitato tecnico e d'intesa con le regioni per le opere di competenza degli enti locali, individua gli interventi ammessi ai benefici del presente decreto-legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi vigenti.
5. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le speciali disposizioni di semplificazione delle procedure di cui al presente decreto; a quelli già in corso si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 3.