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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 295

Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1973, n. 50, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2003)
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Testo in vigore dal:  12-8-1988 al: 22-2-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dal predetto art. 107;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1973, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Sono elettori dei consigli comunali della provincia di Bolzano i cittadini che, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, abbiano maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la ininterrotta residenza quadriennale nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, sempre che il periodo di residenza - anche non continuativo - in detta provincia, sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.
I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale, alla predetta data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, abbiano maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di pari durata, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza.
Gli elettori residenti in comuni della provincia di Bolzano che, nell'arco del quadriennio, abbiano maturato il maggior periodo di residenza nella provincia di Trento sono iscritti nelle liste elettorali aggiunte dei comuni di quest'ultima provincia, sino a quando non abbiano maturato, a norma del primo comma, il diritto di voto nella provincia di Bolzano".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 19

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 107 del D P.R. n. 670/1972 è il seguente:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".