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LEGGE 15 luglio 1988, n. 275

Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette.

note: Entrata in vigore della legge: 20/07/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-7-1988 al: 28-6-1990
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La Camera dei deputati ed il Sentato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1990, per i residui uffici.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 326/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403 (Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria) è il seguente:
"Art. 4, comma 2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101 (b) , in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644".