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LEGGE 8 luglio 1988, n. 252

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

note: Entrata in vigore della legge: 09/07/1988
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Testo in vigore dal: 9-7-1988
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146,
recante differimento dell'applicazione della sanzione  amministrativa
prevista   in   materia   di   obbligo   di  consegna  di  vino  alla
distillazione.
  2.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 8 luglio 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MANNINO, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
            Il   decreto-legge  6  maggio  1988,  n.  146,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          107 del 9 maggio 1988.
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