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DECRETO-LEGGE 6 maggio 1988, n. 146

Differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/05/1988.
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 luglio 1988, n. 252 (in G.U. 09/07/1988, n.160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1988)
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Testo in vigore dal:  10-5-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista della scadenza degli adempimenti imposti per l'attuazione della distillazione obbligatoria del vino, di prevedere un congruo differimento dell'applicazione delle correlative sanzioni amministrative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è sostituito dal seguente:
"L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria".